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Il Contrassegno SIAE Il compito di applicare un contrassegno, cioè di "vidimare" ognuno di questi supporti è affidato dalla stessa legge alla SIAE. Che cos'è il contrassegno e qual è la sua funzione Com'è fatto e dove si può ottenere - è metallizzato e perciò non fotocopiabile né scannerizzabile; - il logo SIAE è stampato con inchiostro fotocromatico, che, in presenza di una fonte di calore (circa 37-38 gradi), scompare per riapparire dopo pochi istanti; - le informazioni in esso contenute sono molteplici e consentono di conoscere: Il contrassegno della SIAE viene applicato sulla confezione del supporto, in modo da essere visibile e non poter essere rimosso o trasferito su un altro supporto. Costi Sanzioni Chiunque duplica abusivamente, per trarne profitto, programmi per elaboratore o, ai medesimi fini, importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da cinque a trenta milioni di lire. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore, nel minimo, a due anni di reclusione se il fatto è di rilevante gravità (art.171 bis, legge n.633/1941). Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64 sexies della legge n. 633/1941, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter della stessa legge, oppure distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da cinque a trenta milioni di lire. La pena non è inferiore, nel minimo, a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità (art.171 bis, legge n.633/1941). Eccezioni Ciò avviene quando si tratti di supporti contenenti programmi per elaboratore (disciplinati dal decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518) utilizzati esclusivamente mediante elaboratore elettronico, sempre che tali programmi non contengano suoni, voci o sequenze di immagini in movimento tali da costituire opere fonografiche, cinematografiche o audiovisive intere, non realizzate espressamente per il programma per elaboratore, oppure loro brani o parti eccedenti il cinquanta per cento dell'opera intera da cui sono tratti, che diano luogo a concorrenza all'utilizzazione economica delle opere medesime. In seguito all'emanazione del DPCM 11 luglio 2001, n. 338, sono state individuate alcune categorie di supporti che, per la loro particolare funzione o le loro caratteristiche, non sono assoggettati all'obbligo di vidimazione. In tale caso, quindi, non è necessaria né l'apposizione del bollino né la presentazione della dichiarazione sostitutiva. Questi supporti, tassativamente elencati dall'art. 5.3 del suddetto decreto, sono quelli: a. accessoriamente distribuiti nell'ambito della vendita di contratti di licenza d'uso multipli sulla base di accordi preventivamente conclusi con la SIAE; b. distribuiti gratuitamente dal produttore e comunque con il suo consenso, in versione parziale ed a carattere dimostrativo; c. distribuiti mediante scaricamento diretto (download) e conseguente installazione sul personal computer dell'utente attraverso server o siti internet se detti programmi non vengano registrati a scopo di profitto in supporti diversi dall'elaboratore personale dell'utente, salva la copia privata; d. distribuiti esclusivamente dal produttore al fine di far funzionare o per gestire specifiche periferiche o interfacce (driver) oppure destinate all'aggiornamento del sistema o alla risoluzione di conflitti software ed hardware se derivanti da software già installato; e. destinati esclusivamente al funzionamento di apparati o sistemi di telecomunicazione quali modem o terminali, sistemi GPRS (general pocket radio service) o inclusi in apparati audio/video e destinati al funzionamento degli stessi o inclusi in apparati radiomobili cellulari, se con i medesimi confezionati e distribuiti in quanto destinati esclusivamente al funzionamento degli stessi; f. inclusi in apparati di produzione industriale, di governo di sistemi di trasporto e mobilità, di impianti di movimentazione e trasporto merci o in apparati destinati al controllo oppure alla programmazione del funzionamento di elettrodomestici, se con i medesimi confezionati e distribuiti in quanto destinati esclusivamente al funzionamento degli stessi; g. inclusi in apparati di analisi biologica o chimica oppure di gestione di apparati di tipo medico, o sanitario, di misurazione ed analisi se con i medesimi prodotti e distribuiti in quanto destinati esclusivamente al funzionamento degli stessi; h. destinati esclusivamente alla funzione di ausilio o supporto per le persone disabili ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104. Non sono, infine, soggetti a vidimazione né a dichiarazione sostitutiva "i supporti che le emittenti radiofoniche o televisive, nel rispetto dei diritti d'autore e dei diritti connessi, realizzano per finalità esclusivamente di carattere tecnico o comunque funzionale alla propria attività di diffusione radiotelevisiva, salvo che tali supporti siano destinati al commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a terzi a fine di lucro" (art. 7 dello stesso decreto).
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Confezioni
| On Spindle |
| Bustina in carta |
| Bustina in plastica |
| Bustina in cartoncino |
| Jewel Box |
| Slim Box |
| Dvd Box |
| Blu Ray Disc Case |
| Digipack |
Approfondimenti
| Duplicazione dvd |
| Duplicazione cd |
